1. I consiglieri comunali, rappresentando la comunità locale, hanno il diritto di iniziativa e di intervento su tutti gli atti di competenza del consiglio secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. 2. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dagli enti e dalle istituzioni dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano ritenute utili ai fini dell'espletamento del loro mandato. 3. I consiglieri hanno inoltre diritto di notizie su ogni questione sottoposta a deliberazione consiliare nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme definite dal regolamento. 4. Nel corso della seduta consiliare ciascun consigliere può proporre al consiglio che siano discussi e votati ordini del giorno correlati alla questione posta in trattazione, purché gli stessi siano finalizzati ad indirizzare l'azione del consiglio o della giunta. 5. Qualora manchi la correlazione dell'ordine del gior no proposto con la questione in trattazione la discussione e la votazione dell'argomento può essere richiesta soltanto nella fase preliminare della seduta, ossia prima di iniziare a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 6. Gli atti ispettivi dei consiglieri devono essere comunicati anche ai dirigenti dei settori competenti per materia. |