1. I consiglieri comunali hanno il dovere di interve ni re alle sedute dei consigli comunali e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte. 2. I consiglieri che, senza fornire alcuna giustificazio ne, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti. 3. La decadenza è attivata d'ufficio dal consiglio comunale o a seguito di istanza di qualsiasi elettore del Comune, sentiti gli interessati e comunque dopo che sia decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni dalla notificazione agli stessi della proposta di decadenza. Quest'ultima in ogni caso dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di respingimento dovrà contenere congrue motivazioni dell'evenienza. 4. Qualora il consigliere interessato produca, entro il termine previsto dal precedente 3° comma, formali elementi giustificativi delle assenze, la questione sarà sottoposta dal presidente del consiglio alla conferenza dei capi gruppo cui spetta di stabilire l'attivazione o meno della procedura di decadenza con le formalità di cui allo stesso 3° comma precedente, a seconda che le giustificazioni del l'interessato vengano ritenute infondate o condivisibili. Dell'eventuale accettazione delle giustificazioni prodotte dal consigliere interessato il presidente informa comunque il consiglio nella 1ª seduta consiliare utile. |