1. I casi di rimozione e di sospensione degli amministratori nonché quelli di decadenza, di scioglimento e di sospensione del consiglio comunale sono tassativamente disciplinati dalla legge. 2. La cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente non comporta lo scioglimento del consiglio. Questo ultimo, registrandosi le suddette evenienze, rimane in carica fino alle nuove elezioni, che, ai sensi di legge, saranno contestuali a quelle per l'elezione del sindaco. |