1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. 2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e di consultazione dei portatori di interessi diffusi, il numero dei componenti nonché le modalità di dettaglio per l'elezione del presidente e del vice presidente in relazione al precedente art. 16. 3. Le commissioni svolgono attività di studio e consultiva in favore del consiglio comunale in sedute aperte al pubblico quando vengono trattati argomenti d'interesse generale. Esse svolgono, inoltre, funzioni parzialmente deliberative secondo quanto previsto dal presente statuto per l'approvazione, mediante procedimento misto, dei regolamenti comunali e delle proposte di deliberazioni obiettivamente "complesse" a motivo della strutturazione di tipo "disciplinare" o per altre motivazioni da esplicitare nel regolamento del consiglio. 4. Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipa re alle riunioni delle commissioni con diritto di parola ma non di voto. 5. Nel contesto del regolamento del consiglio possono essere previste commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, la cui presidenza dovrà essere attribuita, in ogni caso, ad un consigliere dei gruppi di minoranza. 6. Nell'esercizio delle proprie competenze le commissioni consiliari permanenti possono disporre, per il tramite dei rispettivi presidenti, l'audizione dell'assessore proponente, del segretario generale, del direttore genera le di funzionari del Comune e di rappresentanti delle istituzioni comunali, ai quali è fatto obbligo di presentarsi e di rispondere. |