1. Il consiglio comunale può, inoltre, istituire commissioni consiliari speciali per l'esame di problematiche particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze e la durata in carica. 2. Le commissioni speciali devono essere, comunque, costituite, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica dei gruppi politici presenti in consiglio. 3. La commissione speciale esaurisce l'incarico rassegnando al consiglio comunale una relazione, nel cui contesto possono essere formulate specifiche proposte. 4. Spetta al consiglio di valutare la relazione e di adottare, se del caso, i necessari provvedimenti, salvo che la competenza non sia riservata ad altri organi. 5. Nel rispetto della proporzione di cui al precedente comma 2 possono essere nominati in seno alle commissioni speciali soggetti estranei al consiglio comunale nonché esperti in materia, con riferimento allo scopo per cui la commissione viene costituita. |