1. L'elezione di persone in seno ad organi, nei casi in cui la legge o lo statuto demandano tale competenza a consiglio comunale, avviene a scrutinio segreto, in favore del soggetto o dei soggetti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, salvo che la legge o lo statuto non prevedano maggioranze qualificate. 2. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze senza prescrivere sistemi particolari di votazioni e/o di quorum, si segue il principio del voto limitato a uno, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione del soggetto che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in rappresentanza dei gruppi di maggioranza. 3. Per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti si osserva la disciplina fissata dalla legge e dal presente statuto. |