1. I consiglieri votano ad alta voce, per appello nominale, per alzata e seduta, per alzata di mano o per separazione. 2. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti, persone o elezioni a cariche. 3. E' consentito, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica. 4. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza speciale. 5. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge. 6. La disciplina di dettaglio sugli esperimenti di voto e sulle operazioni di scrutinio è rimandata al regolamento del consiglio. |