1. Per la validità delle adunanze consiliari occorre l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La seduta consiliare, tuttavia, può essere intrapresa senza la sussistenza del prescritto numero legale per svolgere attività diverse da quelle deliberative ed in particolare per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, a condizione che siano presenti i soggetti interessati. 2. Il regolamento del consiglio disciplina, nel rispetto della vigente legislazione regionale, le condizioni per accedere, in caso di accertata mancanza del numero legale, alla seduta consiliare di seconda convocazione, prevedendo il numero di presenze richiesto per la relativa validità, nel rispetto comunque del limite minimo di un terzo dei consiglieri assegnati. |