Art. 109 - Durata in Carica, Decadenza e Revoca. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi
Statuto Comune di Trapani
Titolo VI - Associazionismo e Istituti di Partecipazione e di Tutela dei Cittadini Capo IV - Il Difensore Civico quale Istituto di Tutela dei Cittadini
Art. 109 - Durata in Carica, Decadenza e Revoca
1. Il difensore civico ha la stessa durata del consiglio che lo ha eletto e cessa comunque il suo mandato con la cessazione del consiglio comunale.
2. Qualora sopravvengano cause di incompatibilità o ineleggibilità, rispetto ai requisiti prescritti per la nomina, il difensore civico viene dichiarato decaduto dal consiglio comunale, a maggioranza dei componenti assegnati.
3. Il consiglio comunale può revocare l'incarico se il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso gravi irregolarità e abusi, e ciò con la stessa maggioranza prevista dal comma precedente.