Art. 110 - Sede, Personale, Indennità. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi
Statuto Comune di Trapani
Titolo VI - Associazionismo e Istituti di Partecipazione e di Tutela dei Cittadini Capo IV - Il Difensore Civico quale Istituto di Tutela dei Cittadini
Art. 110 - Sede, Personale, Indennità
1. All'ufficio del difensore civico devono essere assicurate le dotazioni umane e strumentali che si rendono necessarie ai fini del regolare e puntuale espletamento delle relative funzioni.
2. Al difensore civico compete la stessa indennità attribuita agli assessori, nonché il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, a condizione che siano preventivamente autorizzate ed impegnate dal competente organo dell'ente nei modi di legge.