1. Il consiglio comunale neo eletto, entro 90 giorni dal suo insediamento, nomina il difensore civico a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Dopo due esperimenti di voto infruttuosi attivati in distinte sedute la nomina avviene con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di apposito albo dei soggetti che, a seguito di avviso pubblico, si siano dichiarati interessati all'incarico. 3. Non può essere nominato difensore civico: a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali; c) i ministri di culto; d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica nonché di enti o di imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi di carattere discrezionale; e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale; f) chi sia parente o affine entro il 2° grado di amministratori comunali, del segretario comunale e dei dirigenti del Comune. 4. Il difensore civico cessato dalla carica, per naturale scadenza della funzione, è rieleggibile per una sola volta. |