Art. 73 - Funzionamento delle Istituzioni e delle Fondazioni. Statuto Comunale di Mazara del Vallo (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini mazaresi
Statuto Comune di Mazara del Vallo
Capo IX - Forme di Collaborazione
Art. 73 - Funzionamento delle Istituzioni e delle Fondazioni
1. Il consiglio comunale con la deliberazione della costituzione dell'istituzione/fondazione adotta i seguenti adempimenti: a) approva lo statuto per l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione/fondazione ed il regolamento di contabilità; b) determina il capitale di dotazione costituito da beni mobili, immobili e del capitale finanziario; c) stabilisce le finalità e gli indirizzi della istituzione/fondazione ai quali dovrà conformarsi il consiglio di amministrazione; d) dota l'istituzione/fondazione del personale occorrente per il funzionamento ed il perseguimento ottimale degli scopi.
2. La giunta municipale: a) vigila sugli atti fondamentali e sulla gestione delle istituzioni/fondazioni; b) esercita la vigilanza mediante l'assessore delegato ed il dirigente responsabile del settore; c) verifica i risultati della gestione sulla base dell'apposita relazione che deve essere redatta semestralmente dal dirigente e dall'assessore; d) provvede alla copertura dei costi sociali.
3. Attraverso gli organi preposti, l'istituzione/fondazione deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l'obbligo del pareggio di bilancio che viene perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.