1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, fondazioni ed organismi strumentali dell'ente per l'esercizio di servizi sociali dotati di sola autonomia gestionale. 2. Le istituzioni e le fondazioni svolgono la loro attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal consiglio comunale. 3. Organi delle istituzioni/fondazioni sono: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il direttore al quale compete la responsabilità gestionale. 4. I componenti del consiglio di amministrazione, che possono anche essere rappresentativi di formazioni sociali, vengono nominati con le stesse modalità dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali. Le stesse modalità si applicano per la nomina del presidente. 5. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore dell'istituzione sono disciplinati dallo statuto di cui al successivo art. 73. 6. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina della costituzione e della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle istituzioni sono quelli previsti per i dipendenti degli enti locali in Sicilia. |