Art. 74 - Durata in Carica dei Consigli di Amministrazione, delle Aziende Speciali, Istituzioni e Fondazioni. Statuto Comunale di Mazara del Vallo (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini mazaresi
Statuto Comune di Mazara del Vallo
Capo IX - Forme di Collaborazione
Art. 74 - Durata in Carica dei Consigli di Amministrazione, delle Aziende Speciali, Istituzioni e Fondazioni
1. I consigli di amministrazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle fondazioni durano in carica cinque anni e cessano in caso di: a) revoca o dimissioni della maggioranza dei loro componenti; b) decadenza, dimissioni, mozione di sfiducia o de ces so del sindaco. In tal caso rimangono in carica fino alla nomina dei successori.