1. L'azienda speciale è configurata dalla legge ed è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto. 2. La costituzione è deliberata dal consiglio, che ne approva lo statuto, conferisce il capitale di dotazione, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati annuali di gestione. 3. Le finalità sono contenute nello statuto dell'azienda. 4. Gli indirizzi politico-amministrativi sono deliberati dal consiglio. 5. La vigilanza sull'operato dell'azienda è esercitata dalla giunta. 6. Il numero degli amministratori è determinato dallo statuto dell'azienda. 7. Gli amministratori e il presidente dell'azienda sono nominati dal sindaco. Esercitano le funzioni senza vincolo di mandato, attenendosi ai principi stabiliti dalla legge, alle finalità contenute nello statuto aziendale, agli indirizzi deliberati dal consiglio. 8. Il presidente e ciascun amministratore può essere revocato dal sindaco per violazione dei propri doveri o per commissione di fatti che comportano la decadenza da consigliere comunale, nonché per inosservanza degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. 9. Il presidente e gli amministratori durano in carica quanto il sindaco che li ha nominati. |