1. L'istituzione è configurata dalla legge ed è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, culturali e sportivi, dotato di autonomia gestionale. L'ordinamento ed il funzionamento sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune. 2. Ciascuna istituzione è dotata di un proprio regolamento approvato dal consiglio comunale, che disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di erogazione dei servizi e quanto concerne la struttura ed il funzionamento dell'istituzione medesima. 3. La costituzione e la durata dell'istituzione sono deliberati dal consiglio, che conferisce il fondo di dotazione, determina la finalità, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati annuali della gestione. 4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro amministratori, tutti nominati dal sindaco. 5. Il direttore, a cui compete la responsabilità gestionale, è nominato con le modalità previste dal regolamento che ne prevede altresì le attribuzioni. 6. Al direttore ed al personale dell'istituto si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Comune. 7. La delibera di istituzione determina l'entità dei compensi al presidente e agli amministratori. |