1. La forma di gestione dei singoli servizi comunali č individuata, tra quelle stabilite dalla legge, dal consiglio sulla base di valutazioni comparative, č improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicitā adeguatamente documentate. 2. A tal fine si provvede mediante istituzione, per le attivitā a scopo sociale di natura non imprenditoriale e mediante aziende speciali per la produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale; qualora per tali produzioni si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di societā di capitali e/o miste. 3. I servizi comunali possono esser dati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunitā sociale. 4. I servizi comunali sono assunti in gestione diretta, nei casi in cui l'organizzazione dei fattori produttivi e delle attivitā mediante le strutture del Comune sia motivata dalle caratteristiche del servizio in relazione alla sua modesta dimensione ovvero alla semplicitā o non continuitā dei processi produttivi necessari. 5. Nello svolgimento dei servizi pubblici il Comune potrā avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato, dell'associazionismo e cooperazione sociale. |