1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. 2. Nel caso in cui nessun candidato consegua la maggioranza prescritta, si procede a due altre votazioni nella stessa seduta. Nell'ipotesi in cui neppure nella terza votazione alcun candidato abbia conseguito la maggioranza richiesta, si procede a due turni di ballottaggio, da tenersi, in distinte sedute, tra i due candidati maggiormente suffragati e risulta eletto il candidato che comunque consegua i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nelle due votazioni di ballottaggio nessun candidato ottiene la maggioranza dei due terzi, la procedura si rinnova con altro avviso pubblico. 3. Il Difensore civico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione. 4. Il Difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del Comune e viene scelto, mediante avviso pubblico, fra i cittadini che abbiano un'adeguata competenza giuridico-amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità, oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico. 5. La scelta dovrà essere fatta nell'ambito di un elenco che sarà formato dalle persone che avanzeranno espressa richiesta a seguito del sopracitato avviso pubblico. L'esistenza delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità per ricoprire la carica del Difensore civico, sarà verificata dal Segretario Generale che ne darà notizia alla Conferenza dei capi gruppo. |