Comuni Italiani Art. 85 - Il Difensore Civico. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo VII - Il Difensore Civico
Art. 85 - Il Difensore Civico
1. Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore civico con sede presso la Casa comunale.

2. Il Difensore civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto, un ruolo di garante dell'imparzialitā e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore civico, prima di assumere formalmente l'incarico, č tenuto a prestare giuramento davanti al Consiglio comunale secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. n. 3/1957.

 
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