Comuni Italiani Art. 84 - Diritto all'Informazione. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo VI - Diritto di Accesso e di Informazione
Art. 84 - Diritto all'Informazione
1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2. Nell'ambito dei principi generali fissati dallo Statuto, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonchè all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.

4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

 
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