1. Non sono eleggibili all'Ufficio del Difensore civico: a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale; b) i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale; d) coloro che siano stati candidati nell'ultima tornata elettorale, politica o amministrativa; e) coloro che abbiano subito condanne penali, anche in un solo grado di giudizio.2. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva politica. 3. La causa di ineleggibilità opera di diritto e, se sopravvenuta o non rilevata al momento della nomina, comporta la decadenza dall'Ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale. 4. La causa di incompatibilità comporta, parimenti, la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, ove l'interessato non la faccia cessare entro venti giorni dalla nomina, se originaria o, dal suo verificarsi, se sopravvenuta. |