Comuni Italiani Art. 65 - Modalità di Presentazione delle Proposte di "Referendum" Da Parte dei Cittadini. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo III - Il Referendum Consultivo
Art. 65 - Modalità di Presentazione delle Proposte di "Referendum" Da Parte dei Cittadini
1. La proposta di "referendum" consultivo, nel caso previsto dal secondo comma del precedente art. 63, deve essere presentata da un Comitato di promotori, costituitosi con atto notarile e composto da non meno di cinque cittadini elettori, e deve essere formulata in modo da permettere risposte chiare ed univoche da parte degli elettori con la semplice espressione "SI" oppure del "NO".

2. La proposta di "referendum" presentata dal Comitato di promotori non deve contenere più di cinque domande. Essa deve essere depositata presso il Segretario Generale del Comune, che rilascia ricevuta e la invia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'apposito Comitato dei Garanti per la pronuncia di ammissibilità.

 
Altri Articoli:
Art. 66 - Comitato dei Garanti
Art. 64 - Limiti al "Referendum" Consultivo
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