Comuni Italiani Art. 66 - Comitato dei Garanti. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo III - Il Referendum Consultivo
Art. 66 - Comitato dei Garanti
1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Difensore civico e da altri due membri nominati dal Consiglio comunale, scelti sulla base di terne di nominativi di appartenenti all'avvocatura, alla magistratura ed al notariato, anche in pensione, segnalati rispettivamente dall'ordine degli Avvocati, dal Presidente del Tribunale e dal Distretto notarile.

2. Le terne di nominativi segnalati devono essere depositate presso la Segreteria Generale del Comune, corredate dai relativi "curricula", almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio comunale, nella quale dovrà procedersi alla nomina.

3. Il Comitato dei Garanti viene costituito con delibera del Consiglio comunale entro 45 giorni dal suo insediamento e dura in carica quanto il Consiglio medesimo.

4. Funge da segretario del Comitato il Segretario Generale del Comune o suo delegato con la qualifica di Dirigente.

5. Ai Componenti ed al Segretario del Comitato dei Garanti è corrisposta un'indennità di presenza giornaliera, pari a quella corrisposta ai Componenti della Commissione elettorale circondariale, oltre al rimborso delle spese di viaggio per i non residenti.

 
Altri Articoli:
Art. 67 - Competenze del Comitato dei Garanti
Art. 65 - Modalità di Presentazione delle Proposte di "Referendum" Da Parte dei Cittadini
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