Comuni Italiani Art. 64 - Limiti al "Referendum" Consultivo. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo III - Il Referendum Consultivo
Art. 64 - Limiti al "Referendum" Consultivo
1. Il "referendum" consultivo non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria, tariffaria, di finanza locale, di Statuto e di regolamenti interni, di piano regolatore generale, di ordinamento del personale, di designazione, nomine e revoche di rappresentanti del Comune.

2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

3. Una proposta di "referendum" che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di due anni.

4. Un "referendum" non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente "referendum" di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 65 - Modalità di Presentazione delle Proposte di "Referendum" Da Parte dei Cittadini
Art. 63 - Il "Referendum" Consultivo
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