Comuni Italiani Art. 63 - Il "Referendum" Consultivo. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo III - Il Referendum Consultivo
Art. 63 - Il "Referendum" Consultivo
1. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di "referendum" consultivi della Comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.

2. E' indetto, altresì, "referendum" consultivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedono almeno n. 4000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Hanno diritto al voto i cittadini residenti che alla data di svolgimento del "referendum" risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Il "referendum" viene indetto con ordinanza del Sindaco, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni del Consiglio comunale o dalla ricezione degli atti da parte del Comitato dei Garanti a seguito del controllo positivo di cui al successivo art. 69.

5. La proposta soggetta a "referendum" determina gli effetti di cui al successivo art. 74 dello Statuto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

 
Altri Articoli:
Art. 64 - Limiti al "Referendum" Consultivo
Art. 62 - Organismi di Partecipazione e Consultazione
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