Art. 62 - Organismi di Partecipazione e Consultazione. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo III - La Partecipazione Popolare Capo II - Iniziativa Popolare e Organismi di Partecipazione e Consultazione
Art. 62 - Organismi di Partecipazione e Consultazione
1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e i "forum"; promuove la formazione di organismi di partecipazione e l'istituzione di consultazioni tematiche, al fine di consentire la possibilità d'intervento nei vari momenti dell'attività amministrativa.
2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti, sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi e i piani.
4. L'Amministrazione indice annualmente una Conferenza dei servizi locali di intesa con le Associazioni degli utenti e organizzazioni sindacali. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.