Comuni Italiani Art. 62 - Organismi di Partecipazione e Consultazione. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo II - Iniziativa Popolare e Organismi di Partecipazione e Consultazione
Art. 62 - Organismi di Partecipazione e Consultazione
1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e i "forum"; promuove la formazione di organismi di partecipazione e l'istituzione di consultazioni tematiche, al fine di consentire la possibilità d'intervento nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti, sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi e i piani.

4. L'Amministrazione indice annualmente una Conferenza dei servizi locali di intesa con le Associazioni degli utenti e organizzazioni sindacali. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

 
Altri Articoli:
Art. 63 - Il "Referendum" Consultivo
Art. 61 - L'Iniziativa Popolare
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