Comuni Italiani Art. 61 - L'Iniziativa Popolare. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo III - La Partecipazione Popolare
Capo II - Iniziativa Popolare e Organismi di Partecipazione e Consultazione
Art. 61 - L'Iniziativa Popolare
1. Tutti i cittadini, i Consigli circoscrizionali, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.

2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

3. Le proposte articolate, previo parere della Commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere la discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio, che delibera entro due mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.

4. I Consigli circoscrizionali, le organizzazioni e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.

5. Il regolamento del Consiglio comunale prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa assicurando, anche l'assistenza dei competenti uffici.

 
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