1. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi, di sua spettanza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, a norma dell'art. 25 dello Statuto. 2. Tutte le nomine di cui al precedente comma devono essere effettuate entro 45 giorni decorrenti dalla data dell'insediamento o da quella di esecutività della deliberazione consiliare contenente gli indirizzi, a norma dell'art. 25 del presente Statuto. 3. Almeno venti giorni prima di effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza, nell'ambito dei termini di cui al precedente comma, il Sindaco ne informa la Conferenza dei capigruppo, in modo che possa fargli pervenire eventuali proposte documentate almeno dieci giorni prima della scadenza di tali termini. 4. In caso di inosservanza del termine di cui al precedente secondo comma del presente articolo, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni. 5. La revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi può essere disposta dal Sindaco, in ogni tempo, previa proposta motivata da sottoporre al parere della Conferenza dei capigruppo. 6. Lo scioglimento del Consiglio comunale per scadenza ordinaria o anticipata determina comunque la decadenza dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società di capitali e altri organismi, a far tempo dal 45° giorno dopo l'insediamento del nuovo Consiglio comunale, fatta salva la loro "prorogatio" nei limiti fissati dalle vigenti leggi. |