Art. 57 - Deleghe. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale Capo IV - Il Sindaco
Art. 57 - Deleghe
1. Oltre alle deleghe previste dal comma sesto dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o da altra normativa speciale, il Sindaco può attribuire speciali deleghe a singoli Assessori o a Consiglieri comunali nelle materie che non siano state già attribuite a norma dell'art. 49 dello Statuto.
2. Il Sindaco può, altresì, delegare al Segretario Generale, ai dirigenti oppure a uno o più funzionari il rilascio di attestati e certificazioni che la legge gli affida nella sua veste di Ufficiale di Governo.
3. Tutte le deleghe devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Autorità previste dalla legge.
4. Il numero delle deleghe, e la loro durata saranno disciplinate dal Regolamento comunale.