1. Il Sindaco può emanare ordinanze per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti e deliberazioni comunali e a leggi e regolamenti generali. 2. In forza del potere conferitogli quale Ufficiale di Governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. 3. Con il regolamento di organizzazione, di cui all'art. 109 dello Statuto, poteri di ordinanza attuativa possono essere attribuiti al Segretario Generale ed ai dirigenti. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del Sindaco. 4. Le ordinanze aventi carattere generale devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, salvo pubblicazioni di durata diversa stabilite dalla legge e dai regolamenti. Esse, inoltre, devono essere portate a conoscenza del pubblico nelle forme ritenute più idonee. 5. Le ordinanze rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari. |