1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti Commissariati di polizia; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.2. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria, secondo le rispettive competenze, può delegare l'esercizio delle funzioni indicate nel precedente comma primo, lettere a), b), c), al Presidente del Consiglio circoscrizionale, ove esista, o ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle stesse nelle circoscrizioni e nelle frazioni. |