Comuni Italiani Art. 53 - Competenza in Qualità di Capo dell'Amministrazione. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo IV - Il Sindaco
Art. 53 - Competenza in Qualità di Capo dell'Amministrazione
1. Spetta al Sindaco:
a) nominare e revocare gli Assessori;
b) convocare e presiedere la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;
c) nominare, designare e revocare, secondo quanto previsto per legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, Società di capitali ed altri organismi;
d) chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio;
e) rappresentare il Comune in giudizio;
f) promuovere davanti all'Autorità Giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
g) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;
h) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché l'esecuzione degli atti;
i) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e definire gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità previste dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
l) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i diretti responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
m) indire i "referendum" comunali;
n) sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, i dipendenti del Comune;
o) nominare i messi notificatori;
p) autorizzare i dipendenti a svolgere incarichi loro conferiti da amministrazioni pubbliche o organismi dipendenti o ai quali essi partecipano, quali, ad esempio, commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, ecc., sempreché non vi sia conflitto di interessi con il Comune e compatibilmente con le esigenze di servizio;
q) emettere i decreti di occupazione di urgenza e di esproprio che la legge assegna genericamente alla competenza del Comune;
r) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo ratifica del Consiglio comunale nel caso previsto dal comma quinto dello stesso articolo;
s) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
t) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
u) provvedere all'osservanza dei regolamenti, d'intesa con gli Assessori preposti ai vari settori.
 
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