Comuni Italiani Art. 49 - Attività e Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 49 - Attività e Funzionamento della Giunta
1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente di quelle dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite con atto del Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

5. Il Sindaco con proprio atto conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza, di impedimento o di vacanza dalla carica nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma quinto, dello Statuto.

6. In relazione a programmi o progetti che coinvolgono le competenze di più Assessori, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'Assessore con competenze prevalenti.

7. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

 
Altri Articoli:
Art. 50 - Adunanze e Deliberazioni
Art. 48 - Attribuzioni della Giunta
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