Art. 48 - Attribuzioni della Giunta. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale Capo III - La Giunta Comunale
Art. 48 - Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi del decentramento, del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio la propria attivitą e svolge attivitą propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.