1. Le dimissioni dalla carica di Sindaco devono essere presentate per iscritto mediante formale comunicazione diretta al Consiglio comunale da depositarsi presso l'ufficio del Segretario Generale, che ne dispone la tempestiva annotazione nel registro del protocollo generale del Comune e ne cura la trasmissione in copia al Prefetto, al Presidente del Consiglio e al Vice Sindaco. 2. Le dimissioni del Sindaco possono essere presentate anche oralmente nel corso di una riunione della Giunta o del Consiglio comunale e, in tal caso, ne viene data annotazione nel verbale. 3. In caso di dimissioni, come pure di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. 4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19-3-1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18-1-1992, n. 16. 5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al terzo comma del presente articolo trascorso il termine di venti giorni dalla loro annotazione al registro protocollo del Comune o al verbale delle riunioni della Giunta o del Consiglio comunale. 6. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta. |