Comuni Italiani Art. 46 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 46 - Mozione di Sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale e con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 47 - Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco
Art. 45 - Decadenza dalla Carica di Assessore
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Brindisi
Provincia di Brindisi
Regione Puglia
Lista Siti su Brindisi

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Brindisi: Comune di Carovigno Lista