Art. 46 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale Capo III - La Giunta Comunale
Art. 46 - Mozione di Sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale e con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.