1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno, tenute presenti le proposte avanzate dai singoli Assessori. 2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore Anziano. 3. La convocazione della Giunta deve avvenire, salvo i casi di urgenza, con avviso scritto da consegnarsi agli Assessori, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, almeno 24 ore prima della seduta. 4. La Giunta delibera validamente con la presenza della metà più uno degli Assessori ed a maggioranza assoluta dei voti. 5. Nelle votazioni palese, in caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza. 6. Le deliberazioni della Giunta sono dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 38 dello Statuto. 7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il Segretario Generale ed assiste il dipendente incaricato della redazione del processo verbale. Il Sindaco, tuttavia, può disporre che alle adunanze della Giunta, per l'esame di particolari argomenti, siano presenti, in funzione referente e/o consultiva, dirigenti e funzionari del Comune, nonché i Consiglieri non Assessori ai quali sono state assegnate attribuzioni, ai sensi dell'art. 57, 1° comma. 8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari questioni afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Società miste, Istituti e Commissioni. 9. Il processo verbale delle adunanze della Giunta è sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta, dall' Assessore Anziano, dal Segretario Generale e dal dipendente incaricato della stesura del verbale. |