1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell' Assemblea. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo. 2. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, nonché alla comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta e della proposta degli indirizzi generali di Governo. 3. Il Consiglio esamina le condizioni di ineleggibilità degli eletti e procede alle operazioni di convalida sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio del Segretario Generale, nel rispetto delle norme vigenti in materia ed ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute. 5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33 dello Statuto. 6. Non si fa luogo all'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri. |