Art. 29 - Convocazione del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 29 - Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è convocato dal presidente del Consiglio, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, e degli argomenti da trattare sentita la conferenza dei capigruppo.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 10 gennaio al 15 luglio e dal 10 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio medesimo in un termine non superiore ai venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.