Comuni Italiani Art. 29 - Convocazione del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 29 - Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è convocato dal presidente del Consiglio, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, e degli argomenti da trattare sentita la conferenza dei capigruppo.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 10 gennaio al 15 luglio e dal 10 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio medesimo in un termine non superiore ai venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Ordine del Giorno e Avviso di Convocazione
Art. 28 - Prima Adunanza
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Brindisi
Provincia di Brindisi
Regione Puglia
Lista Siti su Brindisi

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Brindisi: Comune di Carovigno Lista