Comuni Italiani Art. 27 - Commissioni Speciali. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 27 - Commissioni Speciali
1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, anche su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, Commissioni speciali per svolgere:
a) indagini sulle attività dell'Amministrazione;
b) inchieste su atti e fatti posti in essere dall'Amministrazione;
c) istruttorie, studio e proposte su questioni di particolare e rilevante importanza per l'Amministrazione comunale.

2. La deliberazione consiliare istitutiva stabilisce la composizione della Commissione, assicurando, comunque, il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. L'istituzione è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, mentre la nomina dei membri sarà effettuata secondo le modalità previste dal Regolamento.

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Le commissioni sono legittimate ad acquisire testimonianze, informazioni, atti e documenti utili per l'esercizio delle loro funzioni.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Prima Adunanza
Art. 26 - Commissioni Consiliari Permanenti
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