1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale; su questa base fissa la propria azione mediante progetti, piani generali e settoriali, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione. 2. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio. 3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 4. Partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali. |