Comuni Italiani Art. 12 - La Programmazione. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo I - Principi Generali e Programmatici
Art. 12 - La Programmazione
1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale; su questa base fissa la propria azione mediante progetti, piani generali e settoriali, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Informazione e Albo Pretorio
Art. 11 - L'Attivitą Amministrativa
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