Comuni Italiani Art. 13 - Informazione e Albo Pretorio. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo I - Principi Generali e Programmatici
Art. 13 - Informazione e Albo Pretorio
1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione a beneficio delle categorie produttive, nonché delle fasce giovanili a cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione ed informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.

4. Nella sede comunale ed in quelle circoscrizionali sono previsti appositi spazi da destinare all' Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Gli Organi di Governo
Art. 12 - La Programmazione
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