Art. 11 - L'Attività Amministrativa. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo I - Principi Generali e Programmatici
Art. 11 - L'Attività Amministrativa
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Sono previsti principi, forme e strumenti idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, agevolando l'accesso alle istituzioni secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1992, n. 241, ed eventuali modificazioni ed integrazioni.
3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno portato alla relativa determinazione.