1. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato entro il 31 dicembre dal Consiglio comunale osservando i principi di unitą, annualitą, universalitą, integritą, veridicitą, pareggio finanziario e pubblicitą. 2. Il bilancio č corredato di una relazione programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia. 3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. 4. I bilanci degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio del Comune. 5. I consorzi, ai quali partecipa il comune, devono trasmettere, in conformitą alle norme previste dallo statuto consortile, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. 6. Quest'ultimo va allegato al conto consuntivo del comune. 7. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta comunale definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 8. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. |