1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti. 2. Fermo restando quanto previsto dalla legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti. 3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalitą di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dalle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base. 4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il dirigente del settore interessato o chi lo sostituisce a norma di regolamento. 5. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il comune all'atto della loro stipulazione, salvo diverse disposizioni di legge. 6. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunitą economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. |