1. Un esatto inventario dei beni demaniali e dei beni patrimoniali del Comune viene tenuto dal competente ufficio; l'inventario, sottoposto al visto del sindaco, viene aggiornato annualmente. 2. Il Regolamento di contabilitą definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di modico valore. 3. I beni patrimoniali disponibili del Comune devono essere utilizzati secondo il principio di utilitą economica e sociale nel rispetto degli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti. 4. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni determinati dalla Giunta comunale. 5. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni immobiliari. 6. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 7. Il patrimonio del Comune č costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di propria pertinenza, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale č determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 8. Nel conto del patrimonio sono inclusi i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. 9. I beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, sono valutati in base alle disposizioni previste dall'ordinamento delle autonomie locali. 10. In apposita voce del conto del patrimonio sono conservati i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizioni. |