Comuni Italiani Art. 64 - Aziende Speciali. Statuto Comunale di Foggia (Provincia di Foggia - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini foggiani

Statuto Comune di Foggia

Capo VII - Servizi Locali
Art. 64 - Aziende Speciali
1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune per la gestione e l'esecuzione di servizi pubblici locali di natura economica ed imprenditoriale.

2. L'azienda speciale è ente dotato di personalità giuridica, di proprio patrimonio, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

3. Per gli effetti di cui al primo comma dell'art.2331 del codice civile, le aziende speciali vengono iscritte nel registro delle imprese.

4. Nell'ambito delle disposizioni legislative e delle norme dello statuto del comune di Foggia, sono disciplinati dallo statuto aziendale e dai relativi regolamenti di attuazione l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali nonché i rapporti intercorrenti tra queste e il comune di Foggia.

5. Organi dell'azienda sono:
a) il consiglio di amministrazione, al quale compete l'attività di programmazione nonché di controllo gestionale ed amministrativo;
b) il presidente, al quale compete la rappresentanza politico-istituzionale dell'azienda, la vigilanza generale sulla gestione nonché il raccordo tra il consiglio di amministrazione e la direzione aziendale;
c) il direttore, al quale compete la rappresentanza legale dell'azienda, la conduzione e la responsabilità della gestione;
d) il collegio dei revisori dei conti, al quale compete la revisione dei bilanci, il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria.

6. I membri del consiglio di amministrazione, il cui numero è stabilito dallo statuto aziendale, ed il presidente dell'azienda sono nominati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, dal sindaco il quale ha anche potere di revoca degli stessi.

7. Le nomine devono essere effettuate, nel rispetto del disposto del 2° comma dell'art.95 del presente statuto, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

8. Il direttore viene nominato secondo le modalità stabilite dallo statuto aziendale.

9. I componenti del collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali sono nominati dal sindaco tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

10. Lo statuto aziendale prevede anche forme autonome di verifica della gestione.

11. Spetta al comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza e verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

12. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

13. Al sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso le aziende speciali.

 
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