1. L'istituzione č organismo strumentale del comune, dotato di sola autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale relativi a settori quali sicurezza sociale, sport, cultura, scuola, turismo, tempo libero ed altre attivitā socialmente utili. 2. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti. 3. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore al quale compete la responsabilitā gestionale. 4. Il direttore viene nominato per concorso pubblico ovvero con altre modalitā stabilite dal consiglio comunale nell'atto con il quale viene costituita l'istituzione. 5. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione č stabilito dal consiglio comunale nell'atto con il quale viene costituita l'istituzione. 6. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. 7. I commi 6, 10, 11 e 12 dell'art.64 si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni. |