1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, individua ed istituisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 2. Il consiglio comunale determina, con la medesima maggioranza, le forme di gestione, privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali ed operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire. 3. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge. 4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda; b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria. 5. È istituita la conferenza dei servizi pubblici locali che viene indetta dal sindaco, ordinariamente una volta all'anno, al fine di analizzare lo stato dei servizi e valutare proposte per il miglioramento della loro efficienza e produttività. |