1. Il difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità eventualmente stabilite dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini nonché alla tutela degli interessi diffusi al fine di verificare l'eventuale sussistenza di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività degli uffici e servizi comunali, segnalandone i casi al Sindaco e al Segretario generale. 2. Al difensore civico compete inoltre l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio nei limiti fissati e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dall'eventuale regolamento comunale. 3. Il difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno rassegna al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e formula, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti in ordine alla attività amministrativa comunale. 4. Il difensore civico dispone di una sede e di adeguate risorse strumentali nonché del personale individuato con apposita deliberazione della giunta comunale. 5. Al difensore civico spetta un'indennità pari al 50% di quella attribuita agli assessori comunali dei comuni della classe demografica in cui rientra il Comune di Foggia. |